L’eterno problema dei balconi di città è che, per la maggior parte, non sono dotati di sistemi di grondaie che raccolgano l’acqua e la trasportino fino al terreno. Spessissimo invece, l’acqua con cui si innaffiano fiori e piante cade direttamente sulla proprietà del vicino di sotto oppure sporca la facciata. In Italia la Cassazione ha pensato bene di applicare una legge per punire chi si macchia di questo “reato” considerandolo un deliberato atto di dolo…
Innaffiare i fiori del proprio appartamento facendo cadere al piano di sotto acqua e terriccio “imbrattando il davanzale, i vetri ed altre suppellettili” può costare un processo penale e un’ammenda. E’ successo a un uomo di Roma, la cui condanna all’ammenda è stata confermata dalla Cassazione che ha sottolineato come il fatto rientri pienamente in quanto previsto dall’articolo del codice penale che punisce il “getto di cose pericolose”.
In realtà in questo caso si tratta di danni di non poco conto. La caduta di acqua era dovuta infatti al malfunzionamento di un impianto di irrigazione. Secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, e confermato dall’amministratore di condominio nel giudizio di merito, il getto dal terrazzo sovrastante aveva addirittura provocato la caduta di un pezzo di intonaco all’interno dell’appartamento. Dopo quest’episodio l’uomo del piano di sopra aveva assicurato di aver provveduto a riparare l’impianto, anche se i vicini avevano continuato a lamentare danni. E per questo invece di chiedere un risarcimento hanno presentato denuncia, da qui il giudizio penale.
A nulla è valsa la giustificazione proposta nel processo dall’imputato che l’imbrattamento fosse il risultato, non di “dolo” da parte sua, ma del guasto. Il fatto, spiega la corte, rientra pienamente nella previsioni dell’articolo 674 del codice penale (getto pericolo di cose) che punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone con l’arresto per un mese o un’ammenda fino a 206 euro. Tra l’altro, osserva la Corte nella sentenza 15956, “la norma ha un significato molto ampio” e “non specifica le modalità con cui il getto o il versamento debbano essere effettuati ne’, tanto meno, sulla base di quali principi fisici debba avvenire l’azione (ad esempio caduta per gravità, spunta meccanica,
lancio manuale)”.
Sostanzialmente, trattandosi di una norma con un largo margine di “indeterminatezza”, come la definisce la Cassazione, la si può applicare a moltissimi casi… persino quello di chi annaffia i fiori sul balcone.